Gli aggiornamenti sono scaricati ed installati automaticamente all'avvio del programma (se risulta attiva la connessione internet). Per poter usufruire appieno delle funzionalità di EasyStudio, consigliamo di escludere dal controllo dell'antivirus la cartella "EasyStud" del server e di tutti i client dove è installato. In caso di utilizzo del programma in Multiutenza, per una corretta installazione degli aggiornamenti al primo avvio accertarsi di essere l'unico utente ad avviare il software; dopo che l'installazione degli aggiornamenti si è conclusa potranno avviare il software anche gli altri utenti.
Il software DAC7 permette a Gestori di Piattaforme digitali e Property Manager di adempiere agli obblighi della normativa DAC7. La soluzione professionale gestisce tutti i casi previsti dal Ministero e genera il file XML conforme alle specifiche tecniche. Per i Soggetti obbligati con numerosi Venditori, è inoltre presente l'utility di importazione dei dati tramite file .CSV
La soluzione software DAC7 è l'ideale per i Gestori di Piattaforme e i Property Manager tenuti alla Comunicazione DAC7, in quanto permette di svolgere l'adempimento in modo semplice e veloce, riducendo il rischio di sanzioni grazie alla compilazione guidata e alla generazione intuitiva del file XML, in conformità alla normativa europea report DAC7. Nella pratica DAC7 oltre alla compilazione manuale dei dati, è presente una integrazione per effettuare la compilazione dei dati dei Venditori e di tutte le attività ad essi collegate tramite l'importazione da file CSV, rendendo il flusso ancora più agile.
Cos'è la Comunicazione DAC7? La DAC7 è una normativa mirata a contrastare l'evasione fiscale nel commercio online e a migliorare la comunicazione tra i diversi enti di controllo. La normativa ha introdotto il nuovo obbligo di Scambio Automatico Obbligatorio di Informazioni comunicate dai Gestori di Piattaforme, detto anche Comunicazione DAC7, al fine di adeguarsi alle direttive europee. I soggetti interessati da tale normativa avranno l’obbligo di inviare annualmente la Comunicazione DAC7, per trasmettere all'Agenzia Entrate un insieme di dati relativi ai Venditori che hanno usato le piattaforme digitali e alle transazioni effettuate.
Chi sono i Soggetti Obbligati alla Comunicazione DAC7? La Comunicazione DAC7, è obbligatoria per tutti i soggetti che mettono disposizione una piattaforma online (un software, sito web o parti di esso, o applicazione) ai Venditori che svolgono direttamente o indirettamente le attività di locazione di Beni Immobili, prestazione di servizi personali, vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. In sostanza, i soggetti obbligati svolgono tramite la messa a disposizione delle loro piattaforme, un ruolo di intermediazione tra i Venditori che offrono quei particolari servizi e gli utenti finali, percependo un corrispettivo. Si possono distinguere tre tipi di soggetti obbligati: :.Gestori di Piattaforme digitali, intesi come Entità italiane; :.FPO (Foreing Platform Operator), sono Gestori di Piattaforme digitali ma non sono Entità italiane, nè sono residenti ai fini fiscali o costituite, gestite o stabilite in uno Stato Membro. Oltre alle attività già citate, potrebbero facilitare anche l'attività di locazione di Beni Immobili ubicati in uno Stato Membro (senza essere Gestori di Piattaforme qualificati non-Ue); :.Property Manager, figure che si occupano di gestione immobiliare, sono obbligate alla Comunicazione DAC7 solo se ne possiedono i requisiti. I Venditori che esercitano le attività soggette alla comunicazione, possono essere residenti in Italia, in un altro Stato membro dell’Unione Europea o anche in uno Stato extra UE (se forniscono Servizi di Locazione di Beni Immobili situati in un altro Stato membro), non è poi rilevante se essi abbiano creato o meno un account/profilo utente sulla Piattaforma. Venditori Esclusi: - in ambito di vendita di beni, non sarà necessario comunicare i dati di Venditori che nell'anno abbiano effettuato meno di 30 vendite o percepito fino ad un massimo di 2.000 euro. - in ambito di locazione dei beni immobili, non sarà necessario comunicare i dati dei Venditori che nell'anno hanno superato le 2.000 attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili. In tutti gli altri casi i Venditori dovranno sempre essere comunicati, salvo le altre esclusioni previste da Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Quali dati devono essere inviati con la Comunicazione DAC7? Possono essere predisposte tre tipi di Comunicazione DAC7. :.DPI401 - Comunicazione di nuove informazioni (comprese quelle integrative); :.DPI402 - Comunicazione di correzioni/cancellazioni di informazioni precedentemente inviate; :.DPI403 - Comunicazione di assenza di dati da comunicare.
Le prime due Comunicazione avranno lo scopo di inviare all'Agenzia Entrate delle informazioni, nuove o da modificare o da cancellare. Conterranno quindi al loro interno: • i dati del soggetto obbligato; • i dati degli eventuali Gestori incaricanti (solo nel caso in cui si sia ricevuto l'incarico di redigere la Comunicazione DAC7 per conto altrui); • il dettaglio dei Venditori, composto dalle generalità del venditore che ha utilizzato la piattaforma, il suo indirizzo, l'eventuale conto in cui ha ricevuto il corrispettivo, i dati delle attività svolte e i dati finanziari relativi ad ogni attività svolta. In particolare per le attività svolte sarà necessario indicare se si tratta di: - locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio. Se disponibili, sarà possibile inserire anche i dati catastali relativi ai fabbricati (anche le strutture alberghiere sono considerate come un'unica proprietà immobiliare); - vendita di beni; - prestazione di servizi; - noleggio di qualsiasi mezzi di trasporto. In quanto ai dati finanziari, sarà necessario suddividerli per trimestre e collocarli nei vari raggruppamenti di attività svolte, specificando: - il numero di attività eseguite; - Corrispettivo versato o accreditato al Venditore; - Canoni/Commissioni trattenute dal Gestore; - Imposte Trattenute o addebitate dal Gestore di Piattaforma. Tutti i dati del dettaglio Venditori potranno essere importati tramite file .CSV.
La terza tipologia di Comunicazione, di assenza di dati da Comunicare, è necessaria qualora tutti i Venditori siano Venditori Esclusi oppure quando l'obbligato non predisponga autonomamente la Comunicazione con le informazioni ma incarichi un altro Gestore a farlo per suo conto. Con la Comunicazione di assenza di dati da comunicare, l'obbligato comunica all'Agenzia Entrate le sue generalità e solo se ricorre il caso, seleziona l'eventuale casella con cui dichiara di aver incaricato un altro Gestore di Piattaforma e ne riporta gli estremi. Questa Comunicazione sarà priva del dettaglio Venditori. Se ricorre il caso, il dettaglio Venditori sarà oggetto della Comunicazione di informazioni che verrà predisposta dall'eventuale Gestore incaricato.
Come si effettua l'invio della Comunicazione DAC7? Dopo aver predisposto con il software il file telematico .XML conforme al tracciato ministeriale, è necessario effettuare il controllo e l'invio del file tramite Desktop Telematico o altro canale equivalente.
Qual è la scadenza della Comunicazione DAC7? I soggetti obbligati dovranno effettuare l'invio delle Comunicazioni entro il 31 Gennaio dell’anno successivo all’anno civile in cui il Venditore è identificato come Venditore oggetto di comunicazione (in quanto esercente attività previste dalla normativa DAC7).
Quali sono i prezzi del software Comunicazione DAC7? Per soddisfare le diverse esigenze della clientela, sono presenti diverse attivazioni del software Comunicazione DAC7, basate su scaglioni di venditori per garantire una proporzionalità tra il prezzo di acquisto e la reale esigenza del cliente. Contattaci per avere un'offerta personalizzata in linea con le tue esigenze.
Cenni normativi L’incremento delle vendite online sulle piattaforme digitali nella Comunità europea, con operazioni da parte di privati o di soggetti con partita IVA, ha portato alla necessità di integrare gli aspetti fiscali e amministrativi. In questo contesto si colloca il Decreto Legislativo n. 32 del 1° Marzo 2023, che ha attuato la Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 Marzo 2021, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo Scambio Automatico Obbligatorio di Informazioni nel Settore Fiscale. La Direttiva europea 2021/514 DAC7, comunemente conosciuta solo come direttiva DAC7, ha introdotto il nuovo obbligo di Scambio Automatico Obbligatorio di Informazioni comunicate dai Gestori di Piattaforme, che vincola i Gestori delle Piattaforme digitali online a collaborare con gli enti fiscali dei singoli Paesi nel comunicare una serie di informazioni economiche. I soggetti obbligati, dovranno inviare annualmente la Comunicazione DAC7, al fine di allinearsi agli sviluppi internazionali in tema di digital and gig economy, oltre che allo standard di comunicazione e scambio delle informazioni di cui alle “Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy” pubblicate dall’OCSE tra Luglio 2020 e Giugno 2021. Le informazioni che saranno recepite dall’Agenzia delle Entrate, saranno a loro volta comunicate alle altre Autorità Competenti degli Stati membri di residenza dei Venditori oggetto di comunicazione e, qualora tali Venditori forniscano servizi di locazione di beni immobili, alle Autorità competenti degli Stati membri in cui i beni Immobili sono situati. Questo scambio che avverrà tra stati membri, sarà effettuato entro i due mesi successivi dalla scadenza della Comunicazione DAC7. Il fine ultimo della normativa, è di semplificare l’accesso alle informazioni fiscali provenienti dalle piatteforme online, contrastare l’evasione e permettere una maggiore trasparenza tra i singoli Stati Membri. Il venditore privato o con partita IVA ha quindi il dovere, come utente della piattaforma, di collaborare con il soggetto obbligato alla Comunicazione DAC7, fornendogli tutti i dati necessari. L'obbligo alla Comunicazione DAC7 si applica a partire dal 2024, con la Comunicazione dei dati relativi al 2023.
Interfaccia Principale del Software
Interfaccia dalla quale si accede a tutte le funzionalità del software
Sez. Comunicazione
Sezione di caricamento dei dati relativi al Tipo di Comunicazione da effettuare
Sez. Gestore Piattaforma
Sezione di caricamento dei dati relativi al Gestore della Piattaforma
Sez. Altri Gestori
Sezione di caricamento dei dati relativi agli Altri Gestori incaricati alla Comunicazione
Sez. Venditori
Sezione di caricamento dei dati relativi ai Venditori e relativo Dettaglio
Interfaccia Generazione File Telematico
Interfaccia dalla quale si può procedere alla generazione del File Telematico da inviare all'Agenzia delle Entrate
I vantaggi del software DAC7
:.Semplicità d'uso e campi obbligatori segnalati in giallo, sono inoltre presenti messaggi di avviso per la corretta compilazione :.Precompilazione delle pratiche grazie all'utilizzo di un Archivio Unico collegato a tutti i Modelli :.Importazione da file .csv dei dati del dettaglio Venditori :.Manuale di istruzioni per la compilazione di una Pratica passo a passo :.Aggiornamento automatico on-line del software :.Storico di tutte le Pratiche compilate e possibilità di Duplicazione :. Assistenza rapida e scheda di richiesta assistenza precompilata
Scarica la DEMO gratuita e scopri tutte le funzionalità del software!
Il Software Gestione Comunicazione Titolare Effettivo permette di adempiere all'obbligo di Comunicazione del Titolare Effettivo, posto in capo a Società di Capitali (S.r.l., S.p.A., S.A.P.A., Cooperative, Società Consortili e di Mutuo Soccorso), le Persone Giuridiche Private (Associazioni e Comitati riconosciuti, Fondazioni), i Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali nonché Istituti Giuridici affini che conducono affari in Italia. Il software facilita la redazione, la validazione e infine gestisce l'invio telematico della Comunicazione all'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza. Possono essere effettuati tutti i tipi di Comunicazione: primo invio, comunicazione di variazione e conferma annuale, assicurando una compliance precisa e tempestiva.
Cos'è Comunicazione Titolare Effettivo? Comunicazione Titolare Effettivo è una Pratica telematica che permette di adempiere all'omonimo obbligo previsto della normativa antiriciclaggio. In particolare con Comunicazione Titolare Effettivo è possibile redigere l'apposita Pratica che contiene al suo interno i dati dell'obbligato, ed i dati anagrafici, le informazioni sulla residenza/domicilio e il requisito di ogni soggetto che risponde alla qualifica di Titolare Effettivo.
Chi è il Titolare Effettivo ai fini della Comunicazione? Per Titolare Effettivo si intende la Persona Fisica che possiede o controlla un'entità giuridica con obbligo di comunicazione, ovvero ne risulta beneficiario.
Chi è obbligato alla Comunicazione Titolare Effettivo? Le entità obbligate all'individuazione e alla comunicazione dei dati dei rispettivi Titolari Effettivi sono: :.Imprese con personalità giuridica - Società di Capitali (S.r.l., S.p.A., S.A.P.A., Cooperative, Società Consortili e di Mutuo Soccorso); :.Persone Giuridiche Private - Associazioni e Comitati riconosciuti, Fondazioni; :.Trust e Istituti Giuridici affini ai Trust che conducono affari in Italia.
Cosa contiene la Pratica di Comunicazione Titolare Effettivo? La Pratica di Titolare Effettivo contiene la Distinta di Comunicazione Unica e l'apposita Pratica Registro Imprese. All'interno della Pratica Registro Imprese, sono presenti il Modello TE in cui indicare i dati dei Titolari Effettivi ed il Modello RP per l'inserimento degli eventuali allegati.
Come si effettua l'invio della Pratica di Comunicazione Titolare Effettivo? La Pratica deve essere inviata, previa apposizione di tutte le firme digitali necessarie, all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza. L'invio della Pratica può essere effettuato direttamente tramite il software grazie all'integrazione con l'apposito web service, l'utente dovrà solo inserire le credenziali di accesso al conto online per il pagamento dei diritti es. Telemaco, la Pratica è invece esente da bolli. Le credenziali da utilizzare per l'invio sono il nome utente e la password, oppure in sostituzione di quest'ultima è possibile utilizzare la frase segreta, detta anche token autorizzativo.
Quando si riceverà l'esito di accettazione della Pratica? Le ricevute e tutte le comunicazioni inerenti alla Pratica saranno recapitate all'indirizzo PEC indicato dall'impresa nei giorni successivi, consentendo tracciabilità e trasparenza sull'iter procedurale.
Qual è la scadenza per l'invio della Comunicazione Titolare Effettivo? E' prevista una prima Comunicazione Titolare Effettivo, successivamente eventuali variazioni di dati dovranno essere comunicate entro 30 giorni. Entro 12 mesi dalla Data della prima Comunicazione o dell’ultima Variazione, dovrà essere effettuata la conferma dei Dati relativi alla Titolarità Effettiva. Le Imprese dotate di Personalità Giuridica potrebbero poter effettuare la conferma insieme al Deposito del Bilancio.
Il software gestisce tutti e tre i tipi di Comunicazione previsti: Primo Invioper effettuare il primo invio le imprese già esistenti avranno 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del provvedimento, le imprese di nuova costituzione invece avranno 30 giorni di tempo dalla costituzione (se tale è avvenuta dopo la data di pubblicazione del provvedimento). Comunicazione di Variazione per comunicare variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, entro 30 giorni dalla variazione. Comunicazione annuale di Conferma da svolgere entro 12 mesi dalla prima Comunicazione / dall’ultima Comunicazione di variazione / dall’ultima Comunicazione di conferma.
I vantaggi del software Titolare Effettivo
:.Semplicità d'uso e campi obbligatori segnalati in giallo, sono inoltre presenti messaggi di avviso per la corretta compilazione :.Precompilazione delle pratiche grazie all'utilizzo di un Archivio Unico collegato a tutti i Modelli :.Aggiornamento automatico on-line del software :.Generazione massiva delle Pratiche :.Tutorial on-line per la compilazione di una Pratica passo a passo :.Invio della Pratica Telematica dall'interno del software :.Configurazione software di Firma Digitale per l'apposizione automatica della Firma Digitale inserendo solo il PIN :.Utility di Verifica Stato della Pratica telematica inviata :.Utility Ricevimento Telematico per ogni Pratica, nella quale creare collegamenti rapidi tra la Pratica e le Ricevute di evasione :.Tabelle pre-caricate con i valori di uso più comune ed aggiornate on-line :.Storico di tutte le Pratiche compilate e possibilità di Duplicazione :. Assistenza rapida e scheda di richiesta assistenza precompilata
In fase di sviluppo il software Dichiarazione Recupero ICI ENC
La soluzione software Dichiarazione Recupero ICI ENC è l'ideale per Enti non commerciali e intermediari obbligati alla Dichiarazione di Recupero ICI per gli anni 2006–2011. Il software permette di svolgere l'adempimento in modo semplice e veloce, riducendo il rischio di sanzioni grazie alla compilazione guidata e alla generazione intuitiva del file telematico, in conformità alla normativa e alle specifiche tecniche del Dipartimento delle Finanze. Studio 74, software house con esperienza pluriennale nelle soluzioni fiscali per professionisti, è partner Assososftware e garantisce assistenza in caso di difficoltà nell’installazione e sull’uso del software.
Cos'è la Dichiarazione Recupero ICI ENC? La Dichiarazione Recupero ICI ENC è la dichiarazione telematica con cui gli Enti non commerciali (ENC) regolarizzano l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) dovuta per le annualità dal 2006 al 2011, in relazione a immobili per i quali è stata applicata un’esenzione ritenuta ora illegittima (in seguito a un utilizzo degli immobili non esclusivamente istituzionale). La regolarizzazione avviene mediante la presentazione di un’unica Dichiarazione, che contiene tutti gli immobili dell’ente. Per ciascun Comune/anno, deve essere indicata l'imposta dovuta, usando le regole IMU 2013 per il calcolo ma applicando base imponibile, moltiplicatori e aliquote ICI dell’anno interessato (se l’aliquota effettiva non è disponibile, si applica il 5,5‰).
Chi sono i Soggetti Obbligati alla Dichiarazione Recupero ICI ENC? I soggetti obbligati alla Dichiarazione sono gli enti non commerciali che hanno usufruito delle esenzioni ICI su immobili non utilizzati esclusivamente per attività istituzionali. Esempi di possibili soggetti obbligati:
:.Enti Ecclesiastici (diocesi, parrocchie, ordini religiosi); :.Fondazioni e enti sanitari (ospedali privati, IRCCS non profit, RSA); :.Scuole paritarie e università (anche pontificie riconosciute); :.Associazioni culturali e sportive dilettantistiche; :.Fondazioni di ricerca, ODV, APS ex IPAB.
In particolare, l'obbligo di presentare la Dichiarazione Recupero ICI ENC scatta per i soggetti che per almeno uno degli anni tra il 2012 e il 2013 hanno inviato una dichiarazione IMU/TASI recante un'imposta a debito superiore a 50.000 € nel singolo anno, oppure siano stati chiamati a versare un importo superiore a 50.000 € anche successivamente a un accertamento comunale.
Come si effettua l'invio della Dichiarazione Recupero ICI ENC? Dopo aver predisposto con il software il file telematico conforme al tracciato ministeriale, è necessario effettuare il controllo e l'invio del file tramite Desktop Telematico o altro canale equivalente.
Qual è la scadenza della Dichiarazione Recupero ICI ENC? I soggetti obbligati dovranno effettuare l'invio della Dichiarazione Recupero ICI ENC entro il 31 Marzo 2026 (il termine precedente era il 30 Novembre 2025, prorogato dal Dpcm). Il successivo versamento a favore dei comuni di quanto dovuto dovrà essere effettuato entro 30 giorni tramite F24 ex art. 17 D.Lgs. 241/1997. L'omessa presentazione della Dichiarazione, comporterà una sanzione amministrativa pari al 100% dell’importo non versato.
Cenni Normativi Decisione (UE) 2023/2103, 3 marzo 2023, SA.20829, l'UE ordina all’Italia il recupero degli aiuti da esenzione ICI 2006-2011. D.L. 16 settembre 2024 n. 131, conv. in L. 166/2024, base legale nazionale (art. 16-bis) per la dichiarazione di recupero e il DPCM attuativo. Schema di DPCM attuativo ex art. 16-bis, Conferenza Stato-Città, Atto n. 862 e relativo approfondimento: termini (30/11/2025) e criteri di calcolo (IMU 2013, aliquota media 5,5‰ se mancante).
I vantaggi del programma Dichiarazione Recupero ICI ENC
:.Semplicità d'uso e campi obbligatori segnalati in giallo, sono inoltre presenti messaggi di avviso per la corretta compilazione :.Importazione dei dati degli immobili dalla dichiarazione IMU/TASI EnC dell'annualità fiscale 2012 :.Generazione intuitiva del file telematico :.Generazione degli F24 per il versamento :.Aggiornamento automatico on-line del software :.Storico di tutte le Pratiche compilate e possibilità di Duplicazione :.Assistenza rapida