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di Scambio automatico di Informazioni
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CbCR


Software di gestione dello Scambio
Automatico di Informazioni nel
Settore Fiscale (invio entro il 31 Dicembre)
 
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Software DAC7 - Mod. Scambio di Informazioni dei Gestori di Piattaforme

on .

     


Il software DAC7 permette ai Gestori di Piattaforme digitali di predisporre la comunicazione obbligatoria prevista dalla normativa DAC7.

Il software gestisce tutti i casi previsti dalla normativa e prevede la sezione per l'indicazione dell'Intermediario che si occuperà dell'invio.
Per i Gestori obbligati con numerosi Venditori, è inoltre presente l'utility di importazione dei dati tramite file csv.


dac7

 

Gestisci una piattaforma digitale e devi comunicare i dati dei venditori che operano tramite la tua piattaforma?
La soluzione software DAC7 è l'ideale per i gestori di piattaforme tenuti alla comunicazione DAC7, in quanto permette di svolgere l'adempimento in modo semplice e veloce, riducendo il rischio di sanzioni grazie alla compilazione guidata e alla generazione intuitiva del file XML, in conformità alla normativa europea report DAC7.
Nella pratica DAC7 oltre alla compilazione manuale dei dati, è inoltre presente una integrazione per effettuare la compilazione dei dati dei venditori e degli immobili ad essi collegati tramite l'importazione da file CSV, rendendo il flusso ancora più agile.

COS’È LA COMUNICAZIONE DAC7
La DAC7 è una normativa mirata a contrastare l'evasione fiscale nel commercio online e a migliorare la comunicazione tra i diversi enti di controllo. I soggetti interessati da tale normativa avranno l’obbligo di inviare annualmente la Comunicazione DAC7 per lo Scambio Automatico Obbligatorio di Informazioni comunicate dai Gestori di Piattaforme.

NORMATIVA
Il Decreto Legislativo n. 32 del 1° Marzo 2023 ha attuato la Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 Marzo 2021, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo Scambio Automatico Obbligatorio di Informazioni nel Settore Fiscale. In particolare, la Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio ha introdotto lo Scambio Automatico Obbligatorio di Informazioni comunicate dai Gestori di Piattaforme. Il DAC7 ha allineato il Quadro UE della cooperazione amministrativa fiscale agli sviluppi internazionali in tema di digital and gig economy e, in particolare, allo standard di comunicazione e scambio delle informazioni di cui alle “Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy” pubblicate dall’OCSE tra Luglio 2020 e Giugno 2021.

SOGGETTI OBBLIGATI
La Comunicazione di Scambio Automatico introdotto dal DAC7 è obbligatoria per tutti i Gestori di Piattaforme digitali che offrono servizi di svolgimento delle attività di Locazione di Beni Immobili, prestazione di servizi personali, la vendita di beni e il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto al fine di percepire un corrispettivo, in relazione a Venditori residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione Europea o che forniscono Servizi di Locazione di Beni Immobili situati in Italia o in un altro Stato membro.

TERMINI DI SCADENZA
I soggetti obbligati dovranno effettuare l'invio delle Comunicazioni entro il 31 Gennaio dell’anno successivo all’anno civile in cui il Venditore è identificato come Venditore Oggetto di Comunicazione.

 


In sintesi, il DAC7 mira a contrastare l'evasione fiscale nel commercio online, obbligando le piattaforme digitali a comunicare alle autorità fiscali le informazioni relative ai venditori e alle transazioni effettuate.

Il DAC7 si applica a partire dal 1° gennaio 2023 e riguarda sia i venditori privati che quelli con Partita IVA.



L’incremento delle vendite online sulle piattaforme digitali nella Comunità europea, con operazioni da parte di privati o di soggetti con partita IVA, ha portato alla necessità di integrare gli aspetti fiscali e amministrativi. In questo contesto si colloca la creazione del Regolamento europeo 2021/514 DAC7, comunemente conosciuto solo come direttiva DAC7, attraverso cui si obbligano i Gestori delle Piattaforme digitali online a collaborare con gli enti fiscali dei singoli Paesi nel comunicare una serie di informazioni economiche. L’Agenzia delle Entrate, recepite tali informazioni, provvederà a sua volta a comunicarle alle altre Autorità Competenti degli Stati membri di residenza dei venditori oggetto di comunicazione e, qualora tali venditori forniscano servizi di locazione di beni immobili, alle Autorità competenti degli Stati membri in cui i beni immobili sono situati, entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono.
Il fine ultimo della normativa, è di semplificare l’accesso alle informazioni fiscali provenienti dalle piatteforme online, contrastare l’evasione e permettere una maggiore trasparenza tra i singoli Stati Membri. Il venditore privato o con partita IVA è quindi obbligato, come utente della piattaforma, alla compilazione della Comunicazione.

DATI DA COMUNICARE
I Gestori di Piattaforme digitali devono raccogliere e trasmettere le informazioni sui ricavi generati dalle transazioni effettuate (importo e natura) attraverso le loro Piattaforme, oltre ai dati identificativi dei venditori e dei compratori in base alla natura del soggetto venditore. In particolare, sono previsti tre tipi di Comunicazione:
•    DPI401 - Comunicazione di nuove informazioni (comprese quelle integrative).
•    DPI402 - Comunicazione di correzioni/cancellazioni di informazioni precedentemente inviate.
•    DPI403 - Comunicazione di assenza di dati da comunicare.