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Software Comunicazione DAC7: soluzione professionale per Gestori di Piattaforme Digitali

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Il software DAC7 permette a Gestori di Piattaforme digitali e Property Manager di adempiere agli obblighi della normativa DAC7.
La soluzione professionale gestisce tutti i casi previsti dal Ministero e genera il file XML conforme alle specifiche tecniche.
Per i Soggetti obbligati con numerosi Venditori, è inoltre presente l'utility di importazione dei dati tramite file .CSV

dac7

La soluzione software DAC7 è l'ideale per i Gestori di Piattaforme e i Property Manager tenuti alla Comunicazione DAC7, in quanto permette di svolgere l'adempimento in modo semplice e veloce, riducendo il rischio di sanzioni grazie alla compilazione guidata e alla generazione intuitiva del file XML, in conformità alla normativa europea report DAC7. Nella pratica DAC7 oltre alla compilazione manuale dei dati, è presente una integrazione per effettuare la compilazione dei dati dei Venditori e di tutte le attività ad essi collegate tramite l'importazione da file CSV, rendendo il flusso ancora più agile.

Cos'è la Comunicazione DAC7?
La DAC7 è una normativa mirata a contrastare l'evasione fiscale nel commercio online e a migliorare la comunicazione tra i diversi enti di controllo. La normativa ha introdotto il nuovo obbligo di Scambio Automatico Obbligatorio di Informazioni comunicate dai Gestori di Piattaforme, detto anche Comunicazione DAC7, al fine di adeguarsi alle direttive europee. I soggetti interessati da tale normativa avranno l’obbligo di inviare annualmente la Comunicazione DAC7, per trasmettere all'Agenzia Entrate un insieme di dati relativi ai Venditori che hanno usato le piattaforme digitali e alle transazioni effettuate.

dac7 scritta1

Chi sono i Soggetti Obbligati alla Comunicazione DAC7?
La Comunicazione DAC7, è obbligatoria per tutti i soggetti che mettono disposizione una piattaforma online (un software, sito web o parti di esso, o applicazione) ai Venditori che svolgono direttamente o indirettamente le attività di locazione di Beni Immobili, prestazione di servizi personali, vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. In sostanza, i soggetti obbligati svolgono tramite la messa a disposizione delle loro piattaforme, un ruolo di intermediazione tra i Venditori che offrono quei particolari servizi e gli utenti finali, percependo un corrispettivo. Si possono distinguere tre tipi di soggetti obbligati:
:. Gestori di Piattaforme digitali, intesi come Entità italiane;
:. FPO (Foreing Platform Operator), sono Gestori di Piattaforme digitali ma non sono Entità italiane, nè sono residenti ai fini fiscali o costituite, gestite o stabilite in uno Stato Membro. Oltre alle attività già citate, potrebbero facilitare anche l'attività di locazione di Beni Immobili ubicati in uno Stato Membro (senza essere Gestori di Piattaforme qualificati non-Ue);
:. Property Manager, figure che si occupano di gestione immobiliare, sono obbligate alla Comunicazione DAC7 solo se ne possiedono i requisiti.
I Venditori che esercitano le attività soggette alla comunicazione, possono essere residenti in Italia, in un altro Stato membro dell’Unione Europea o anche in uno Stato extra UE (se forniscono Servizi di Locazione di Beni Immobili situati in un altro Stato membro), non è poi rilevante se essi abbiano creato o meno un account/profilo utente sulla Piattaforma. Non sarà necessario comunicare i dati di Venditori che abbiano effettuato nell'anno meno di 30 vendite o percepito fino ad un massimo di 2.000 euro.

Quali dati devono essere inviati con la Comunicazione DAC7?
Possono essere predisposte tre tipi di Comunicazione DAC7.
:.  DPI401 - Comunicazione di nuove informazioni (comprese quelle integrative);
:.  DPI402 - Comunicazione di correzioni/cancellazioni di informazioni precedentemente inviate;
:.  DPI403 - Comunicazione di assenza di dati da comunicare. 

Le prime due Comunicazione avranno lo scopo di inviare all'Agenzia Entrate delle informazioni, nuove o da modificare o da cancellare. Conterranno quindi al loro interno:
•  i dati del soggetto obbligato;
•  i dati degli eventuali Gestori incaricanti (solo nel caso in cui si sia ricevuto l'incarico di redigere la Comunicazione DAC7 per conto altrui);
•  il dettaglio dei Venditori, composto dalle generalità del venditore che ha utilizzato la piattaforma, il suo indirizzo, l'eventuale conto in cui ha ricevuto il corrispettivo, i dati delle attività svolte e i dati finanziari relativi ad ogni attività svolta.
In particolare per le attività svolte sarà necessario indicare se si tratta di:
- locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio. In questo caso sarà necessario inserire anche i dati catastali relativi ai fabbricati (anche le strutture alberghiere sono considerate come un'unica proprietà immobiliare); 
- vendita di beni;
- prestazione di servizi;
- noleggio di qualsaisi mezzi di trasporto.
In quanto ai dati finanziari, sarà necessario suddividerli per trimestre e collocarli nei vari raggruppamenti di attività svolte, specificando:
- il numero di attività eseguite;
- Corrispettivo versato o accreditato al Venditore;
- Canoni/Commissioni trattenute dal Gestore;
- Imposte Trattenute o addebitate dal Gestore di Piattaforma.
Tutti i dati del dettaglio Venditori potranno essere importati tramite file .CSV.

La terza tipologia di Comunicazione, di assenza di dati da Comunicare, è necessaria qualora l'obbligato non predisponga autonomamente la Comunicazione con le informazioni ma incarichi un altro Gestore a farlo per suo conto. Con la Comunicazione di assenza di dati da comunicare, l'obbligato comunica all'Agenzia Entrate le sue generalità, seleziona la casella con cui dichiara di aver incaricato un altro Gestore di Piattaforma e ne riporta gli estremi. Questa Comunicazione sarà priva del dettaglio Venditori, in quanto sarà oggetto della Comunicazione di informazioni che verrà predisposta dal Gestore incaricato.

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Come si effettua l'invio della Comunicazione DAC7?
Dopo aver predisposto con il software il file telematico .XML conforme al tracciato ministeriale, è necessario effettuare il controllo e l'invio del file tramite Desktop Telematico o altro canale equivalente.

Qual è la scadenza della Comunicazione DAC7?
I soggetti obbligati dovranno effettuare l'invio delle Comunicazioni entro il 31 Gennaio dell’anno successivo all’anno civile in cui il Venditore è identificato come Venditore oggetto di comunicazione (in quanto esercente attività previste dalla normativa DAC7).

Cenni normativi
L’incremento delle vendite online sulle piattaforme digitali nella Comunità europea, con operazioni da parte di privati o di soggetti con partita IVA, ha portato alla necessità di integrare gli aspetti fiscali e amministrativi. In questo contesto si colloca il Decreto Legislativo n. 32 del 1° Marzo 2023, che ha attuato la Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 Marzo 2021, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo Scambio Automatico Obbligatorio di Informazioni nel Settore Fiscale. La Direttiva europea 2021/514 DAC7, comunemente conosciuta solo come direttiva DAC7, ha introdotto il nuovo obbligo di Scambio Automatico Obbligatorio di Informazioni comunicate dai Gestori di Piattaforme, che vincola i Gestori delle Piattaforme digitali online a collaborare con gli enti fiscali dei singoli Paesi nel comunicare una serie di informazioni economiche. I soggetti obbligati, dovranno inviare annualmente la Comunicazione DAC7, al fine di allinearsi agli sviluppi internazionali in tema di digital and gig economy, oltre che allo standard di comunicazione e scambio delle informazioni di cui alle “Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy” pubblicate dall’OCSE tra Luglio 2020 e Giugno 2021. Le informazioni che saranno recepite dall’Agenzia delle Entrate, saranno a loro volta comunicate alle altre Autorità Competenti degli Stati membri di residenza dei Venditori oggetto di comunicazione e, qualora tali Venditori forniscano servizi di locazione di beni immobili, alle Autorità competenti degli Stati membri in cui i beni Immobili sono situati. Questo scambio che avverrà tra stati membri, sarà effettuato entro i due mesi successivi dalla scadenza della Comunicazione DAC7. Il fine ultimo della normativa, è di semplificare l’accesso alle informazioni fiscali provenienti dalle piatteforme online, contrastare l’evasione e permettere una maggiore trasparenza tra i singoli Stati Membri. Il venditore privato o con partita IVA ha quindi il dovere, come utente della piattaforma, di collaborare con il soggetto obbligato alla Comunicazione DAC7, fornendogli tutti i dati necessari. L'obbligo alla Comunicazione DAC7 si applica a partire dal 2024, con la Comunicazione dei dati relativi al 2023.



I vantaggi del software DAC7

:.  Semplicità d'uso e campi obbligatori segnalati in giallo, sono inoltre presenti messaggi di avviso per la corretta compilazione
:.  Precompilazione delle pratiche grazie all'utilizzo di un Archivio Unico collegato a tutti i Modelli
:.  Importazione da file .csv dei dati del dettaglio Venditori
:.  Manuale di istruzioni per la compilazione di una Pratica passo a passo
:.  Aggiornamento automatico on-line del software
:.  Storico di tutte le Pratiche compilate e possibilità di Duplicazione
:.  Assistenza rapida e scheda di richiesta assistenza precompilata

Scarica la DEMO e scopri tutte le funzionalità del software!


 tutorialPRESENTAZIONE ADEMPIMENTO DAC7